Art. 9 - Voto mediante procedura telematica
Qualora all’atto dell’indizione delle elezioni ai sensi dell’art. 5 venga stabilito di procedere alle consultazioni mediante sistema telematico, le procedure di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 relative alle schede elettorali, all’espressione del voto ed al verbale delle operazioni elettorali, sono sostituite dalle operazioni seguenti:
a) accertamento, a cura di un membro della Commissione elettorale, dell’iscrizione del nominativo dell’elettore nonché della sua identità nell’apposita lista;
b) consegna all’elettore del certificato elettorale nominativo sigillato contenente i codici segreti per l’accesso al sistema telematico;
c) firma dell’elettore per ricevuta del certificato elettorale;
d) accesso dell’elettore ad una postazione di voto e, dopo la digitazione dei codici segreti, espressione da parte dell’elettore di una sola preferenza ovvero di scheda bianca;
e) verifica da parte di un membro della Commissione elettorale dell’avvenuta votazione sulla stampante del seggio.
Al termine della votazione la Commissione elettorale procede immediatamente alle operazioni di scrutinio.
Il Presidente della Commissione elettorale accerta la rispondenza fra il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto risultante dall’elenco degli elettori ed il numero risultante dal sistema telematico.
Il Presidente della Commissione elettorale, tramite l’inserimento della propria smartcard, preleva i voti dall’urna, li decodifica e stampa il risultato.
A conclusione dello scrutinio i risultati della votazione vengono riportati nel verbale cartaceo delle operazioni elettorali sottoscritto da tutti i componenti della Commissione elettorale.
Il verbale cartaceo ed il supporto informatico contenente i dati acquisiti, vengono trasmessi al responsabile del competente ufficio dell’Amministrazione centrale esclusivamente al termine di tutte le operazioni.
Qualora per ragioni di natura tecnica si verifichi un impedimento nella votazione con sistema telematico per un tempo ininterrotto superiore ai sessanta minuti, il Presidente della Commissione elettorale, attesta il momento dell’interruzione e stabilisce la sospensione della votazione che viene proseguita nel giorno immediatamente successivo con durata non inferiore all’intervallo temporale compreso fra il momento dell’interruzione e l’orario di chiusura del seggio del giorno precedente. Della sospensione della votazione e della sua prosecuzione nel giorno immediatamente successivo viene data tempestiva pubblicità nelle forme idonee anche tramite WEB.