Art. 5 - Convocazione del Corpo elettorale e fissazione della data delle elezioni; formazione della Commissione elettorale
La convocazione del Corpo elettorale composto dagli aventi diritto di cui all'art. 3 è effettuata dal Decano in tempo utile per il rispetto del vincolo di cui all'art. 1, 2° comma che precede.
La convocazione del Corpo elettorale determina le modalità di svolgimento con sistema cartaceo o telematico, la fissazione della sede ove avranno svolgimento le elezioni del Rettore, giorni ed orari previsti, nonché l'invito alla presentazione delle candidature e dei programmi in occasione dell'assemblea del Corpo elettorale.
Il Corpo elettorale designa un Presidente ed un Segretario per lo svolgimento dei suoi lavori.
Il Corpo elettorale elegge i membri effettivi della Commissione elettorale della quale devono far parte un professore ordinario, un associato, un ricercatore; un componente del Consiglio degli studenti ed uno dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo che parteciperanno alle elezioni del Rettore. Il Corpo elettorale elegge altresì alcuni membri supplenti della Commissione elettorale che subentrano a quelli effettivi in caso di assenza o impedimento di quest'ultimi. E' Presidente della Commissione elettorale il professore ordinario designato dal Corpo elettorale.
Nel caso di svolgimento con sistema telematico la Commissione elettorale viene coadiuvata da un tecnico o un suo supplente con specifiche conoscenze informatiche che consentano il corretto utilizzo delle procedure. Entrambi i tecnici sono designati dal Direttore Amministrativo.
La Commissione elettorale viene nominata con decreto rettorale.
La Commissione elettorale designa nel suo ambito il Segretario.
La Commissione elettorale sovraintende alle operazioni elettorali ed agli scrutini.