Elezione del Rettore
Art. 7 - Espressione del voto
Nello stesso giorno della votazione, ai fini della loro validità, tutte le schede elettorali cartacee devono essere siglate da un membro della Commissione elettorale.
Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo.
Il voto è segreto.
In caso di voto mediante procedura telematica si applicano le modalità di cui all'art. 9