Elezione del Rettore
Art. 4 - Elettorato passivo
Il Rettore è eletto fra i professori ordinari e straordinari, a tempo pieno dell'Università.
Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà, dopo un intervallo di sette giorni dalla terza votazione con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto - nel ballottaggio - il candidato che riporta il maggior numero di voti.
Il Rettore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile in modo consecutivo per una sola volta.