Art. 7 – Progetto formativo
1. Il progetto formativo del dottorando consiste:
a) nello svolgimento, sotto la guida di un supervisore, di un programma di ricerca individuale approvato dal Collegio dei docenti e riferito a una tematica tra quelle previste dal Corso;
b) nella frequenza di attività didattiche e formative complementari all’attività di ricerca, approvate dal Collegio dei docenti ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. i) del presente Regolamento, ivi comprese le attività di formazione trasversale di cui all’art. 4, comma 1 lettera f) del D.M. 45/2013.
2. Il progetto formativo comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno la cui quantificazione figurativa è pari a 1720 ore annuali, salvo quanto disposto al successivo art. 27 Coordinamento dei Corsi di Dottorato con i Corsi di specializzazione medica;
3. L'attività didattica svolta e certificata dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei Corsi concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della Legge 240/2010, nei limiti e alle condizioni stabilite dai regolamenti di Ateneo.