Art. 20 – Sospensione degli studi
1. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al D.M. 12 luglio 2007.
2. Il Collegio dei docenti può inoltre concedere, su richiesta motivata del dottorando, una sospensione della frequenza per i seguenti comprovati motivi:
a. servizio militare obbligatorio per i Paesi che lo prevedono;
b. gravi motivi di salute;
c. gravi motivi di famiglia;
d. congedo parentale di cui al D.Lgs. 151/2001, art. 32;
e. motivi lavorativi (periodi di prova).
3. Il periodo corrispondente alla sospensione della frequenza / inizio ritardato / differimento dovrà essere recuperato alla fine del ciclo. Nel periodo di sospensione il dottorando non potrà svolgere attività nell’ambito del Dottorato.
4. Il dottorando mantiene i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possono eccedere la durata del Corso.
5. Se i periodi di sospensione all’interno di un anno accademico sono superiori a 6 mesi, il dottorando dovrà iscriversi nuovamente allo stesso anno.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, i periodi di sospensione della frequenza del Corso di Dottorato non potranno superare cumulativamente i dodici mesi.