Art. 10 – Coordinatore
1. Il Coordinatore viene eletto dal Collegio e nominato dal Consiglio del Dipartimento, sede gestionale del Corso, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. In mancanza o a seguito dell’indisponibilità di tutti i professori di prima fascia, può essere eletto tra i professori di seconda fascia a tempo pieno.
2. Il Coordinatore deve garantire la permanenza in ruolo sino alla conclusione dell’incarico. Il Coordinatore deve appartenere alla sede amministrativa del Corso ovvero a una delle sedi convenzionate.
3. Il Coordinatore rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva. Ai fini di una corretta valutazione della qualità del Collegio, l’elezione deve essere fatta in sede di proposta di accreditamento o di rinnovo. L’incarico decorre dall’inizio dell’anno accademico del nuovo ciclo, fatte salve eventuali esigenze diverse.
4. Il Coordinatore:
a) ha la responsabilità didattica e scientifica del Corso, ne sovraintende il funzionamento e ne coordina le attività;
b) convoca e presiede il Collegio dei docenti e il Consiglio dei docenti e attua le relative deliberazioni;
c) predispone una relazione annuale sull'andamento del Corso da sottoporre all’approvazione del Collegio dei docenti;
d) nomina, entro un mese dall’inizio dell’incarico, tra i professori o ricercatori di ruolo, un vice Coordinatore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di anticipata cessazione dall’ufficio, sino all’insediamento del nuovo eletto. Qualora il Coordinatore afferisca a una sede convenzionata diversa dalla sede amministrativa, il vice Coordinatore deve appartenere alla sede amministrativa;
e) adotta i provvedimenti d’urgenza da portare a ratifica nella prima seduta utile del Collegio;
f) è tenuto a monitorare la permanenza dei requisiti per l’accreditamento e a informare il Collegio e il Consiglio nel caso in cui tali requisiti vengano meno;
g) cura i rapporti interni ed esterni del Corso;
h) verifica, in accordo con il supervisore, l'adempimento degli obblighi di legge relativi alla prevenzione e alla protezione dai rischi e in particolare alla formazione sulla sicurezza e sulla sorveglianza sanitaria, nonché quelli relativi agli infortuni connessi all’attività nel Dottorato.