Art. 14 – Supervisore
1. Il Supervisore viene nominato dal Collegio dei docenti. Qualora il Supervisore non appartenga né al Collegio dei docenti né al Consiglio, deve essere nominato un co-Supervisore scelto tra i componenti di tali Organi.
2. Ferma restando l’ipotesi di cui al comma 1, il co-Supervisore può essere nominato in tutti i casi in cui si ritenga opportuna la supervisione congiunta dell’attività del dottorando.
3. Il Supervisore:
a) segue e guida il dottorando nella realizzazione del suo progetto formativo garantendo l’effettivo e proficuo svolgimento delle attività previste fino al completamento della stesura della tesi di Dottorato;
b) inserisce il dottorando nel proprio gruppo di ricerca e garantisce la disponibilità di attrezzature e risorse per l’attività del dottorando;
c) informa il Collegio dei docenti sui progressi del dottorando con cadenza almeno annuale;
d) esprime un parere sul passaggio del dottorando all’anno di Corso successivo e sull’ammissione al referaggio della tesi ai fini del conseguimento del titolo;
e) segnala al Collegio dei docenti l’eventuale inadempimento del dottorando agli obblighi di cui al successivo art. 21 anche ai fini della sospensione del pagamento della borsa e dell’esclusione dal Corso;
f) propone al Collegio almeno due docenti/esperti di elevata qualificazione che dovranno valutare l’elaborato della tesi del dottorando ai fini dell’ammissione all’esame finale.