Art. 11 – Composizione del Collegio dei docenti
1. Il Collegio dei docenti deve essere costituito da almeno 16 docenti di cui:
a) almeno 12 professori universitari appartenenti a Università italiane ovvero, per dottorati attivati in convenzione o in caso di convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 6 comma 11 della Legge 240/2010, appartenenti a Università straniere;
b) non più di 4 ricercatori universitari.
2. Possono altresì far parte del Collegio dei docenti, in misura comunque non superiore al numero complessivo degli appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati:
a) dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca;
b) esperti di comprovata qualificazione.
3. La composizione del Collegio dei docenti non deve in ogni caso superare le 35 unità.
4. Qualora il Corso sia articolato in curricula, il Collegio deve assicurare un’adeguata numerosità di docenti che consenta di garantire un grado di copertura pari ad almeno l’80% dei settori scientifico disciplinari del curriculum.
5. Nel caso di Dottorati attivati in convenzione con sede amministrativa presso altri Atenei, di cui all’art 3 del presente Regolamento, l’Università deve partecipare con un numero paritetico di docenti rispetto agli altri enti coinvolti, fatte salve le ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione, considerati gli interessi strategici dell’Ateneo, autorizzi la partecipazione con un numero inferiore di docenti.
6. I membri del Collegio dei docenti devono essere in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del Corso, con particolare riferimento a quelli richiesti per l’accreditamento da parte dell’ANVUR e ad altri eventuali requisiti integrativi di qualità indicati dal MIUR o stabiliti dall’Ateneo.
7. Per partecipare al Collegio dei docenti, gli interessati devono presentare annualmente apposita domanda, redatta secondo le modalità stabilite dall’Università che tiene conto degli indicatori utilizzati nelle procedure nazionali di valutazione dei collegi dei dottorati, e indirizzata al Direttore del Dipartimento proponente, in fase istitutiva del Corso, e al Coordinatore per i Corsi già istituiti.
8. I componenti del Collegio non devono appartenere ad altri collegi di dottorato su base nazionale, fatta eccezione per i corsi attivi ad esaurimento che non siano confluiti in un nuovo Corso di Dottorato.
9. Il Collegio dei docenti viene nominato o rinnovato ogni anno dal Consiglio del Dipartimento sede gestionale del Corso, su proposta del Coordinatore, sentiti i Dipartimenti coinvolti in caso di Corsi interdipartimentali.
10. Il Collegio dei docenti, costituito secondo le modalità indicate nei commi precedenti, segue e coordina, a partire dal ciclo successivo, le attività dei dottorandi di tutti i cicli attivi durante il proprio mandato, subentrando in tale attribuzione ai collegi precedenti.
11. Partecipano alle sedute del Collegio dei docenti, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi, anche rappresentanti dei dottorandi, in numero non superiore a due, ovvero uno per curriculum. I rappresentanti rimangono in carica per due anni e comunque non oltre il conseguimento del titolo. Le elezioni dei rappresentanti vengono indette dal Coordinatore del Corso.
12. La partecipazione di docenti a Collegi di Corsi attivati da altri atenei è subordinata all’ottenimento del nulla osta da parte del Rettore, sentito il dipartimento di afferenza.