Regolamento carriera studente (Corsi di primo e di secondo livello)
Art. 16 - Corsi singoli
1. E’ consentita l’iscrizione a corsi singoli d’insegnamento fino ad un massimo di trentasei crediti annui a tutti coloro che sono in possesso di titolo idoneo per l’ammissione a corsi di studio universitari, fatti salvi i Regolamenti delle varie strutture didattiche competenti. Per i corsi di studio a numero programmato l’iscrizione è subordinata alla preventiva valutazione da parte delle strutture didattiche competenti. Per gli studenti iscritti all’Università degli studi di Trieste si rimanda all’art. 17 del presente Regolamento (Attività didattiche in soprannumero).
2. I crediti acquisiti da corsi singoli potranno essere valutati ai fini dell’eventuale iscrizione ad un corso di studio.