Art. 33 - Riconoscimento titoli accademici esteri al fine del conferimento del corrispondente titolo italiano
1. Coloro che sono in possesso di un titolo accademico estero possono chiedere che venga riconosciuto equipollente al corrispondente titolo rilasciato dall’Ateneo, a condizione che il corrispondente corso di studio non sia stato interamente disattivato.
2. Se il titolo estero è contemplato da accordi intergovernativi ratificati dall’Italia, detto titolo viene dichiarato equipollente, in via amministrativa e con decreto rettorale, secondo i termini stabiliti dall’accordo. L’istanza può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno.
3. In assenza di accordi bilaterali in materia di reciproco riconoscimento dei titoli di studio, la struttura didattica competente può dichiarare il titolo equipollente al corrispondente titolo italiano, tenuto conto del curriculum studiorum del richiedente che deve essere adeguatamente documentato. Qualora non ricorrano le condizioni per dichiarare il titolo equipollente, la struttura didattica competente può proporre l’iscrizione ad un anno di corso successivo al primo con dispensa parziale o totale dagli esami di profitto. L’istanza deve essere presentata nel periodo stabilito annualmente dagli Organi Accademici.
4. Per ottenere il riconoscimento è richiesta la conoscenza della lingua italiana, che viene verificata tramite un colloquio da sostenersi presso la struttura didattica competente. La struttura didattica competente può esonerare dal colloquio coloro che, sulla base di idonea documentazione, dimostrino di essere in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua.