Art. 14 - Crediti (CFU)
1. La struttura didattica competente di un corso di studio determina il numero dei CFU associato ad ogni attività didattica organizzata (lezioni, esercitazioni, laboratori, lavoro sperimentale e pratico, seminari, tirocini, elaborati, tesi e altre attività di formazione), secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. La struttura didattica competente di un corso di studio che riconosca un’attività non offerta al suo interno stabilisce anche il numero di CFU attribuito a tale attività.
3. La struttura didattica responsabile può riconoscere conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, che siano coerenti con il progetto formativo, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso, nel limite massimo dei crediti stabiliti dall’ordinamento didattico di ciascun corso. Le attività già riconosciute nell’ambito dei corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito dei corsi di laurea magistrale.