Art. 22 - Sospensione degli studi
1. Per non incorrere nell’iscrizione contemporanea a più corsi di studio (v. art. 3 c. 2 del presente Regolamento), lo studente, già iscritto ad una laurea o laurea specialistica/magistrale, qualora intenda iscriversi ad un corso di studio post-lauream o intenda frequentare corsi di studio presso Università straniere o presso Accademie Militari, può chiedere la sospensione temporanea della carriera.
2. Per presentare la domanda di sospensione è necessario essere in regola con il versamento di tasse e contributi dovuti fino al momento della domanda stessa.
3. Durante il periodo di sospensione lo studente non può compiere atti di carriera per il corso di studio sospeso. Tale periodo non viene conteggiato ai fini della decadenza, né prevede il pagamento di tasse universitarie, purché lo studente documenti l’attività svolta nel periodo di sospensione.
4. Lo studente può successivamente riprendere gli studi nel corso originario presentando apposita domanda, purché siano ancora attivi gli anni di corso che gli rimangono da frequentare. Qualora il corso di studio originario non sia più attivo lo studente può optare per l’iscrizione ad altro corso di studio.
5. La carriera dello studente, al momento della ripresa, può esser soggetta alla verifica della non obsolescenza dei contenuti didattici. Inoltre lo studente può richiedere la valutazione dell’attività svolta nel periodo di sospensione e il riconoscimento degli esami eventualmente sostenuti.