Art. 6 - Abbrevizione di carriera
1. Chi è già in possesso di un titolo universitario almeno di pari livello rispetto a quello d’immatricolazione, può richiedere l’iscrizione con abbreviazione di carriera ad un altro corso di studio sulla base del riconoscimento di quella parte della carriera già svolta che sia ritenuta utile per il nuovo percorso di studi.
2. Ai fini dell’abbreviazione di carriera per l’immatricolazione ad una laurea magistrale non possono essere oggetto di riconoscimento i crediti relativi al titolo di accesso né eventuali ulteriori crediti individuati come requisito d’immatricolazione. Anche chi è in possesso di una laurea ante riforma può richiedere l’abbreviazione di carriera per l’immatricolazione ad un corso di laurea magistrale; non possono essere oggetto di valutazione i crediti individuati come relativi al percorso di primo livello né le attività didattiche individuate come requisiti d’immatricolazione.
3. La struttura didattica competente delibera sul riconoscimento dei crediti e può concedere l’abbreviazione della durata del corso di uno o più anni.
4. La domanda deve essere presentata nei termini per l’immatricolazione stabiliti annualmente dal Senato Accademico.
5. Per l’immatricolazione con abbreviazione di carriera a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e/o numero programmato si fa riferimento agli appositi bandi.