Art. 19 - Trasferimenti da altro Ateneo
1. Lo studente che intende trasferirsi da un altro Ateneo deve presentare apposita domanda all’Università di provenienza e domanda di iscrizione all’Università di Trieste secondo le modalità e i termini stabiliti annualmente dai competenti Organi Accademici. Per i trasferimenti a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e/o numero programmato si fa riferimento agli appositi bandi. Per tutti gli altri corsi si fa riferimento ai Regolamenti di corso di studio.
2. Lo studente può richiedere il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti e/o della frequenza dei corsi di insegnamento seguiti nella carriera precedente, ritenuti coerenti con il nuovo percorso di studi dalla struttura didattica competente.
La struttura didattica competente adotta delibera in merito immediatamente eseguibile, salvo quanto previsto dall’art. 3 c. 9 dei Decreti ministeriali di definizione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio del 16 marzo 2007.
Lo studente che non richiede riconoscimento di crediti e/o di frequenze sarà iscritto d'ufficio al primo anno.
3. Lo studente trasferito può sostenere esami e compiere altri atti di carriera a decorrere dalla data della relativa deliberazione della struttura didattica competente o dell'iscrizione, qualora la stessa avvenga d'ufficio nell'ipotesi di cui al comma precedente.
4. Non è ammesso più di un trasferimento all’interno dello stesso anno accademico.
5. I documenti relativi ai trasferimenti degli studenti che non hanno perfezionato l'iscrizione vengono restituiti all'Ateneo di provenienza.