Art. 27 - Prove di valutazione del profitto
1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del corso e l’acquisizione dei crediti assegnati, nonché stabiliscono eventuali propedeuticità. Le prove possono consistere in esami (orali e/o scritti); in alternativa o in aggiunta, possono consistere nel superamento di altre forme di verifica (prove pratiche, grafiche, tesine, relazioni, risultati di attività di laboratorio, etc.); possono essere svolte anche mediante piattaforme on line certificate dall’Ateneo. Per i corsi d’insegnamento articolati in più moduli la prova di verifica deve accertare il profitto acquisito nell’insieme dei moduli.
2. La valutazione degli esami viene espressa in trentesimi con la possibilità della lode. L’esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. Altre prove di verifica possono prevedere valutazioni diverse dal voto numerico, quali le idoneità che prevedono il superamento o meno della relativa attività formativa.
3. Prima di sostenere l’esame il candidato deve essere identificato dalla Commissione tramite un documento di riconoscimento.
4. Tutte le prove di esame e di verifica del profitto sono pubbliche.
5. Fermo restando che lo studente può ritirarsi dall’esame in ogni momento prima della conclusione dell’esame, è consentito allo studente rifiutare un esito positivo. I corsi di studio (tramite i relativi regolamenti didattici) o i singoli docenti hanno la facoltà di stabilire il periodo che deve intercorrere prima della ripetizione dell’esame per il quale è stato rifiutato l’esito positivo; in ogni caso la ripetizione deve essere consentita almeno nella sessione successiva.
6. Nel caso di esami o altre forme di valutazione che prevedono la comunicazione immediata dell’esito, lo studente può rifiutare il voto fino al momento in cui la commissione si accinge alla verbalizzazione dell’eventuale esito positivo della prova.
7. Nel caso di esami che prevedono la pubblicazione degli esiti, questi sono resi noti in tempo utile per l’iscrizione all’appello successivo; i docenti si possono avvalere a tale scopo dell’apposita piattaforma on line dell’Ateneo. Lo studente che intende rifiutare il voto deve comunicarlo entro i termini previsti dalla commissione e, ove utilizzata, tramite l’apposita procedura on line. Se lo studente non esprime alcuna indicazione nei tempi previsti vale il “silenzio-assenso” e il voto sarà registrato.
Il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione, entro e non oltre la successiva sessione d’esame. Dopo tale data gli elaborati non saranno più disponibili. Nei casi in cui lo studente chieda di prendere visione dei propri elaborati la registrazione del voto può essere posticipata.
In ogni caso, la presenza dello studente non è necessaria per la verbalizzazione del voto e verbalizzazioni di esiti negativi non influiscono sulla carriera dello studente. Lo studente non può più rifiutare il voto una volta che l’esito dell’esame è stato verbalizzato.
8. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai Regolamenti didattici, non è consentito ripetere un esame di profitto già verbalizzato con esito positivo, anche nell’ambito di programmi di mobilità internazionale.