Art. 56 - Consiglio di dipartimento
1. Il consiglio di dipartimento autorizza, nel rispetto dello Statuto e delle norme vigenti:
a.	la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca, compresa la sua valorizzazione, didattica e attività culturali nazionali e internazionali, entro le soglie di cui all’articolo 54, comma 1;
b.	la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi per prestazioni per conto terzi, entro le soglie di cui all’articolo 54, comma 1;
c.	la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali e a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca che necessitino dell’anticipazione di risorse finanziarie a carico del budget del dipartimento, entro le soglie di cui all’articolo  54, comma 1;
d.	la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi per l’affidamento di servizi e forniture, nel rispetto del regolamento sulle spese in economia e delle procedure previste per l’approvazione del budget e delle sue variazioni, nonché, per i lavori, nei casi previsti dal medesimo regolamento sulle spese in economia, ai sensi dell’articolo 54, comma 1;
e.	la partecipazione, da parte del dipartimento, a procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, previa valutazione del costo del servizio, entro le soglie di cui all’articolo 54, comma 1.