Statuto
Titolo 3 - STRUTTURE DELL'ATENEO
Capo 6 - Strutture didattiche / Facoltà

Art. 22 - Il Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà nonché dai ricercatori; da una rappresentanza degli studenti iscritti alla Facoltà nella misura di cinque per le Facoltà con non più di duemila iscritti e di sette per le Facoltà con più di duemila iscritti, integrata, nel solo Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia da un rappresentante dei medici specialisti in formazione iscritti alle Scuole di specializzazione.
Il Consiglio di Facoltà delibera la partecipazione di una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, comunque non superiore a quella degli studenti.
2. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.
3. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di Facoltà sono fissate dal regolamento di Ateneo. Fatte salve le limitazioni di natura deliberativa, alle discussioni partecipa l’intero Consiglio.
4. Sono compiti principali del Consiglio di Facoltà:

a) organizzare e coordinare l’attività didattica dei corsi di studio, definire l’elenco dei corsi attivati e provvedere alla loro copertura;
b) programmare e destinare le risorse didattiche in riferimento all’utilizzo e alle chiamate di per-sonale docente e ricercatore, sentiti i Consigli dei corsi di studio, ove istituiti, e i Dipartimenti interessati;
c) formulare i piani pluriennali di sviluppo sentiti i Consigli dei corsi di studio, ove istituiti, e avanzare le relative richieste di posti di ruolo;
d) approvare la relazione annuale sull’attività didattica presentata dal Preside di Facoltà;
e) approvare la programmazione didattica dei docenti;
f) proporre le linee programmatiche relative allo sviluppo dei servizi generali di Ateneo;
g) avanzare proposte ed esprimere pareri sulle modifiche allo Statuto dell’Università;
h) deliberare in merito ad eventuali ipotesi di limitazione del numero massimo di iscrizioni ai propri corsi di studio, lì ove normativamente previsto;
i) decidere in merito al riconoscimento di titoli acquisiti presso Università straniere;
l) organizzare i servizi di orientamento e tutorato;
m) sostenere le attività autogestite dagli studenti;
n) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l’ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.
5. Ove non vengano costituiti i Consigli dei corsi di studio, gli affidatari di insegnamenti ufficiali nei corsi stessi possono partecipare alle adunanze del Consiglio di Facoltà con voto consultivo.