Statuto
Titolo 3 - STRUTTURE DELL'ATENEO
Capo 7 - Strutture di servizio

Art. 31 - Indennità

1. Al Direttore amministrativo, agli incaricati di funzioni dirigenziali ed ai direttori di centro di spesa appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo sono riconosciute indennità di funzione a carico del bilancio dell'Università, annualmente determinate dal Consiglio di amministrazione in ragione delle disponibilità finanziarie, con le modalità di cui all'art.24 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche, in quanto applicabili, e nel rispetto delle previsioni normative di carattere contrattuale.
1 bis Al Rettore può essere riconosciuta un’indennità di carica a gravare sul bilancio dell’Università, annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'Università prevede idonee forme di copertura dei rischi derivanti dalla gestione delle varie attività dell’ente che possono ingenerare responsabilità professionali patrimoniali (civili o amministrative) e più in generale di responsabilità civile verso terzi. Nel Regolamento Generale di Ateneo vengono stabiliti i limiti e le modalità di dette coperture, nonché le categorie di soggetti cui si riferiscono.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art.44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933 n.1611 l'Università può assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di respon-sabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tale caso, nello stabilire le condizioni, le modalità ed i limiti di tale onere, il regolamento dovrà co-munque prevedere l'obbligo da parte dell'amministrazione di esigere dal dipendente tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.