Art. 36 - Norme generali per gli organi collegiali
1. La mancata designazione o elezione di componenti dell’organo collegiale, in misura fino ad un terzo dei componenti, non impedisce la valida costituzione dell’organo stesso la cui composizione, fino al verificarsi della designazione od elezione mancante, corrisponde, a tutti gli effetti, al numero di componenti effettivamente designati o eletti all’atto della costituzione dell’organo.
2. L’ufficio di componente elettivo di organo collegiale non può costituire oggetto di delega o sostituzione, ancorchè limitate a singole sedute o specifici atti. La predetta disposizione non si applica alle ipotesi di vicarietà espressamente previste dalla legge o dal presente Statuto.
3. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dedotti gli assenti giustificati; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.
5. Decade dal mandato chiunque non partecipi senza giustificazione per più di tre volte consecutive ovvero sia comunque assente alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui è membro eletto o designato.