Art. 3 - Altre attività istituzionali
1. Sono altresì attività istituzionali dell’Università:
- assicurare strutture di vita collettiva, favorire iniziative autogestite degli studenti, che ne promuovano la partecipazione ad attività culturali, sociali e sportive, anche attraverso la predisposizione delle attrezzature necessarie;
- assicurare opportune forme di pubblicità ai risultati delle ricerche scientifiche svolte ed alle relative fonti di finanziamento, nei limiti di quanto concordato con la parte finanziatrice;
- assicurare l’aggiornamento professionale del proprio personale e favorirne altresì le attività culturali, sociali, sportive e ricreative;
- promuovere azioni idonee a garantire la funzionalità, la sicurezza e l’igiene degli ambienti di studio, di ricerca e di lavoro;
- promuovere l’organizzazione di corsi di preparazione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento nonchè servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione;
- istituire, gestire ed erogare borse di studio - oltre a quelle previste dalla normativa vigente - finalizzate alla ricerca e all'effettuazione di tirocini, con risorse finanziarie comunque acquisite;
- promuovere la valorizzazione del proprio patrimonio storico-culturale;
- esercitare attività di stampa, editoriali e pubblicitarie; porre in atto quanto sia necessario all’autofinanziamento delle proprie attività.