Statuto
Titolo 3 - STRUTTURE DELL'ATENEO
Capo 5 - Strutture scientifiche / Dipartimenti

Art. 13 - Natura e funzioni dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca dell’Università nel rispetto dell'autonomia dei singoli e del loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Svolgono inoltre le attività di ricerca e di consulenza su contratti e convenzioni di loro spettanza.
2. E’ prevista l’istituzione di Dipartimenti Universitari Clinici, nei quali l’assistenza sanitaria è attività istituzionale, inscindibilmente connessa con le attività di ricerca e di insegnamento. Per quanto attiene alla sola attività assistenziale, i Dipartimenti Universitari Clinici operano come previsto da protocolli d’intesa tra Università e Regione Friuli-Venezia Giulia e/o eventuali altri Enti.
3. Nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al comma precedente, i Dipartimenti Universitari Clinici o loro parti significative (Unità Cliniche Operative), conservando le caratteristiche universitarie, possono stabilire un’interazione funzionale a carattere permanente con strutture di altri Enti, aventi finalità in comune con quelle istituzionali dell’Ateneo, in particolare con quella assistenziale.
4. I Dipartimenti hanno autonomia finanziaria, di gestione ed amministrativa. Pongono in essere atti di rilevanza esterna potendo, nell’ambito delle proprie competenze e disponibilità finanziarie, impegnare l’Università.
5. Il Dipartimento concorre, in vista delle esigenze manifestate dai Consigli di Facoltà e dai Consigli di corso di laurea o di diploma, all’organizzazione delle attività didattiche mettendo a disposizione le risorse ad esso assegnate.
6. Il Dipartimento organizza, autonomamente o in collaborazione con le Facoltà, i Corsi di dottorato di ricerca e le relative attività formative, richiamandosi alla disciplina del regolamento didattico; concorre in collaborazione con le Facoltà e con altri Dipartimenti all'organizzazione dei corsi di cui all'art. 6, comma 2, lettere b) e c) della legge n. 341/1990.
7. Il Dipartimento dà pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei Consigli di Facoltà, limitatamente alle discipline di pertinenza del Dipartimento. Dà pareri inoltre sull’istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline di insegnamento, limitatamente alle discipline di propria pertinenza. Formula proposte relative ai piani pluriennali di sviluppo dell’Ateneo.
8. L'elenco dei Dipartimenti costituiti è contenuto nella tabella A allegata al presente Statuto quale parte non integrante.