Art. 2 - Compiti istituzionali
1. Sono compiti istituzionali dell’Università, insieme a quelli di ricerca ed insegnamento:
- promuovere, anche in collaborazione con altri Enti, le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio per gli studenti italiani e stranieri;
- curare, anche in concorso con la Regione e con Enti pubblici e privati, l’orientamento degli studenti ai fini dell’iscrizione ai corsi universitari, anche con riguardo ai futuri sbocchi professionali, ed il tutorato;
- perseguire un livello di eccellenza negli studi attraverso l’istituzione di Collegi universitari;
- dedicare speciale attenzione allo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale, orientandola prioritariamente al conseguimento di una migliore integrazione tra le diverse culture e al superamento dei divari di sviluppo, anche dotandosi di apposite strutture;
- promuovere e incentivare la pratica sportiva nell'ambito universitario, tramite gli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti a livello locale, nazionale e internazionale.
2. L’Università può partecipare, con servizi didattici integrativi, all’aggiornamento culturale e professionale permanente.
3. L’Università contribuisce al sostegno delle attività dei corsi di dottorato di ricerca istituiti presso la propria sede, anche con la creazione di posti aggiuntivi.
4. L'Università in particolare può stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, fermo restando il principio della prevalenza complessiva delle risorse pubbliche rispetto ai finanziamenti privati.