Statuto
Titolo 3 - STRUTTURE DELL'ATENEO
Capo 7 - Strutture di servizio
Art. 33 - Centri interstrutturali di servizio
1. Per attività di servizio di rilevante impegno finanziario, relative a progetti almeno quin-quennali e che coinvolgano le attività di più strutture, o di interesse generale per la didattica, la ricerca o l’amministrazione, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, può deliberare la costituzione di Centri interstrutturali di servizio. Le risorse finanziarie e di personale per lo svolgimento delle attività in questione devono essere contabilizzate a carico delle strutture servite dal Centro.