Statuto
Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 4 - Organizzazione

1. In funzione dei fini primari della ricerca e dell’istruzione superiore, l’Università conforma la propria organizzazione ed attività secondo criteri che assicurino l’efficienza delle strutture scientifiche, didattiche e di servizio, adottando in particolare idonei strumenti di programmazione, nell’osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo e nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti.
2. Ai medesimi fini l’Università esercita, anche alla luce delle specifiche normative vigenti in materia, idonee forme di valutazione delle proprie attività istituzionali. Le relative modalità sono definite dal regolamento generale d’Ateneo.
3. L'Università assicura il diritto di accesso agli atti amministrativi nonchè l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure ai sensi della legislazione vigente.
4. L'Università cura l’attuazione dei principi sanciti dalla legislazione vigente in materia di pari opportunità.
5. L’Università può consentire l'utilizzo del proprio marchio, cedere i propri brevetti, sponsorizzare attività commerciali a fini di autopromozione.
6. Nell'ambito del perseguimento dei suoi fini istituzionali l'Università, nei limiti e con le garanzie stabiliti dal regolamento: può partecipare a società commerciali; può accedere al mercato mobiliare ed immobiliare.
7. L’Università provvede all'organizzazione delle aree di studio, delle biblioteche, dei laboratori, dei centri e dei sistemi informativi, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati.