Art. 23 - Comitati per la didattica
1.	Nell’ambito di ogni Consiglio di Facoltà è istituito un Comitato per la didattica con compiti di osservatorio permanente sulla funzionalità delle attività didattiche e sulla loro congruenza con le caratteristiche culturali e professionali di ciascun percorso formativo, anche nel rispetto dei principi sull’erogazione dei servizi pubblici.
2.	Il Comitato, sulla base anche di parametri oggettivi:
-	analizza l’efficacia delle scelte didattiche dei corsi di studio;
-	presenta al Consiglio di Facoltà una relazione annuale sulle modalità di svolgimento dell’attività didattica nella sua accezione più ampia;
-	formula proposte alla Facoltà per il miglioramento del servizio didattico complessivo.
3.	Il Comitato è composto da docenti e studenti in misura paritetica e può avvalersi di esperti esterni secondo modalità definite dalla Facoltà.
4.	I Comitati per la didattica devono esprimere parere sui Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso le Facoltà di afferenza con particolare riferimento alla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.