Statuto
Titolo 3 - STRUTTURE DELL'ATENEO
Capo 7 - Strutture di servizio
Art. 32 - Collegio dei Revisori
1. Presso l’Università, con Decreto del Rettore, sentito il Consiglio di amministrazione, è nominato un Collegio di Revisori di conti composto da tre membri effettivi ed uno supplente; il Presidente viene scelto tra i Magistrati della Corte dei Conti anche a riposo.
2. Il Collegio dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
3. Con lo stesso Decreto è stabilito il compenso annuo spettante ai Revisori a carico del bilancio universitario, da determinarsi secondo la normativa vigente.
4. Nelle determinazioni del Collegio, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. I Revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.