Art. 3 - Definizioni
Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
“Scuola di Specializzazione”: le Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria con accesso riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia;
“Formazione specialistica”: il complesso delle attività didattiche formali e assistenziali, funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole;
“Contratto di Formazione Specialistica”: lo schema di contratto ministeriale e regionale;
“Specializzando”: l’iscritto a Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria dell’Università degli Studi di Trieste, definito anche Medico in Formazione Specialistica;
“Sede di assegnazione”: l’unità operativa alla quale il medico in formazione è assegnato dal Consiglio della Scuola ad inizio anno accademico in sede di predisposizione del proprio Programma di formazione;
“Programma Generale di Formazione”: il documento che definisce gli obiettivi e le modalità generali formative della Scuola;
“Piano Individuale di Formazione”: il documento che definisce gli obiettivi e le modalità formative (addestramento professionalizzante) specifiche per ogni singolo Specializzando;
“Piano di studi”: l’insieme delle attività di didattica formale previste per ciascun anno di corso.
“Giorni lavorativi”: esclusivamente ai fini del computo dei giorni di permesso e di assenza per malattia la settimana “lavorativa” viene considerata di 5 giornate.
“Rete formativa della Scuola”: è formata dalla struttura dove ha sede la Scuola e dalle strutture collegate e complementari.
“SSD”: settore scientifico disciplinare.
Sede amministrativa: la sede presso la quale la Scuola di Specializzazione è attivata (art.3 comma 7 del DI 68/2015);
Sede formativa: la struttura afferente alla rete formativa alla quale il medico in formazione è assegnato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione;
“Dipartimento”: il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute
“Job description”: livello di autonomia raggiunto nelle attività assistenziali.