Regolamento per la formazione medico specialistica
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 36 - Disposizioni transitorie

I direttori delle Scuole di specializzazione attualmente in carica e i relativi Consigli durano fino alla scadenza del mandato triennale. 

La condizione di rieleggibilità del direttore per un ulteriore mandato, prevista dall’articolo 7.2 del presente Regolamento, si applica a partire dalla prima elezione successiva all’entrata in vigore del presente Regolamento.