Regolamento per la formazione medico specialistica
TITOLO VI – FORMAZIONE SPECIALISTICA
Art. 23 – Assenze ingiustificate
Per “assenza ingiustificata” si intende ogni assenza dello Specializzando che non sia stata autorizzata dal Direttore della Scuola.
Viene definita “prolungata assenza ingiustificata” l’assenza non autorizzata che superi i 15 giorni complessivi annui anche non consecutivi.
Le prolungate assenze ingiustificate devono essere segnalate dal Direttore della Scuola e della Segreteria della Scuola di Specialità agli uffici amministrativi dell’Ateneo e comportano la risoluzione del contratto e la sospensione del trattamento economico per il periodo corrispondente.
Le assenze ingiustificate inferiori ai 15 giorni devono essere recuperate alla fine dell’anno.