Regolamento per la formazione medico specialistica
TITOLO VI – FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 18 – Contratto di formazione specialistica

Ai sensi del D.Lgs. 368/1999 , all’atto dell’immatricolazione il medico stipula uno specifico contratto di formazione specialistica con l’Università e con la Regione in cui ha sede la Scuola, ovvero con gli Enti finanziatori di contratti aggiuntivi, secondo lo schema tipo. 

Il contratto è annuale ed è automaticamente prorogato di anno in anno per tutta la durata della Scuola, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti. 

Con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione individuale svolgendo attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici. 

Il contratto è finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze, dell’autonomia e della responsabilità previste dall’ordinamento didattico e dal regolamento delle singole Scuole. 

Il contratto non dà diritto all’accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell’Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti. 

Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata normale del corso, è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo, il cui importo è determinato dalla normativa vigente. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 5 del D.Lgs  368/1999 sono causa di risoluzione del contratto, salvo diverse disposizioni normative, con conseguente decadenza dall’iscrizione alla Scuola:

·                    la rinuncia al corso di studi da parte dello Specializzando;

·                    la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;

·                    le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;

·                    il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola. 

In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa, nonché a beneficiare del trattamento contributivo.