Regolamento per la formazione medico specialistica
TITOLO VI – FORMAZIONE SPECIALISTICA
Art. 26 - Formazione

26.1 - Formazione all’interno della rete formativa

La formazione specialistica si svolge nelle strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la completezza del percorso formativo, secondo gli standard individuati dall’Osservatorio Nazionale della Formazione Specialistica. 

Le strutture della rete formativa si distinguono in: 

strutture di sede: strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell’area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse; in ogni caso, per la stessa Scuola di specializzazione possono esserci più strutture accreditate come strutture di sede, facenti parte della rete formativa, di cui una sola diventerà sede effettiva della Scuola; 

strutture collegate: eventuali strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede (dette strutture collegate). Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria ed essere contenute o meno nella stessa Azienda ospedaliera universitaria e presenti, altresì, a livello territoriale; 

 strutture complementari: strutture di supporto, pubbliche o private - servizi, attività, laboratori o altro - che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni.  

Le strutture di sede, le strutture collegate e le strutture complementari devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale, salvo nel caso di strutture (complementari) che espletano attività ed erogano prestazioni non direttamente riconducibili a quelle erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. 

Le strutture di sede e le strutture collegate devono essere accreditate, su proposta dell’Osservatorio Nazionale, con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca. Oggetto, pertanto, del suddetto specifico accreditamento non è la Scuola di per sé, ma sono le singole strutture che compongono la rete formativa della Scuola. 

Per essere accreditate le strutture di sede e le strutture collegate devono possedere standard generali e standard specifici, che sono rapportati alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale. 

A differenza delle strutture di sede e delle strutture collegate, le strutture complementari possono anche non essere accreditate dall’Osservatorio Nazionale. 

Le variazioni della composizione della rete formativa della Scuola sono deliberate dal Consiglio della Scuola e approvate dal Consiglio di Dipartimento. 

La formazione viene svolta utilizzando prevalentemente le strutture di sede. La prevalenza è rapportata all’intera durata della formazione.  

La frequenza delle strutture di sede, collegate o complementari deve essere prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all’inizio di ogni anno nell’ambito del piano individuale di formazione del singolo medico specializzando.