Regolamento per la formazione medico specialistica
TITOLO VI – FORMAZIONE SPECIALISTICA
Art. 28 - Formazione e attività didattica formale
Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli ordinamenti vigenti per ogni singola specializzazione.
Lo Specializzando deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica formale che il Consiglio della Scuola ritenga necessaria per la sua completa e armonica formazione.
Al medico in Formazione Specialistica deve essere garantita la regolare frequenza alle attività di didattica formale.