Regolamento per la formazione medico specialistica
TITOLO VI – FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 28 - Formazione e attività didattica formale

Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli ordinamenti vigenti per ogni singola specializzazione.  

Lo Specializzando deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica formale che il Consiglio della Scuola ritenga necessaria per la sua completa e armonica formazione.  

Al medico in Formazione Specialistica deve essere garantita la regolare frequenza alle attività di didattica formale.