Regolamento per la formazione medico specialistica
TITOLO VI – FORMAZIONE SPECIALISTICA
Art. 34 – Regolamento della singola Scuola
Ogni Scuola si dota di un proprio regolamento, ai sensi della normativa nazionale vigente in materia e in coerenza con il presente Regolamento.
Il regolamento della Scuola specifica le norme di comportamento, gli aspetti organizzativi e di funzionamento della Scuola e del corso di studio, in conformità con l’ordinamento didattico, con particolare riguardo a:
obiettivi formativi ex D.I. 68/2015;
attività e ruolo svolto da docenti, tutor e trainer laddove previsti;
elenco e il numero delle attività professionalizzanti obbligatorie;
modalità di valutazione dei medici in formazione specialistica.