Regolamento per la formazione medico specialistica
TITOLO II – LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Art. 4 - Finalità delle scuole

I corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo Specializzando conoscenze e abilità per le funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Tali corsi possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea e sono regolamentati dalle suddette disposizioni (art. 3, comma 7, del D.M. n. 270/2004).

Le Scuole di Specializzazione di area sanitaria sono disciplinate dal DI 68/2015.