Regolamento per la formazione medico specialistica
TITOLO VI – FORMAZIONE SPECIALISTICA
Art. 32 - Trainer
Qualora il Consiglio della Scuola lo ritenesse opportuno può procedere, contestualmente alla individuazione dei Tutor, anche alla designazione dei “Trainer di attività”.
I Trainer, qualora per ragioni di servizio si trovino ad operare con i medici specializzandi nelle attività professionalizzanti, ne guidano l’opera, essendone responsabili. In particolare il Trainer verifica e certifica che lo Specializzando operi nei limiti delle competenze acquisite e da acquisire ai sensi della job description, fermo restando che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.I. n. 68/2015, in nessun caso il medico in formazione specialistica può essere impegnato in totale autonomia nell’assunzione di competenze di natura specialistica.