art. 36 - Consegnatari dei beni mobili
1. I consegnatari sono i responsabili dei beni mobili soggetti ad inventariazione come di seguito indicato:
a) per gli uffici amministrativi centrali: il Direttore Generale
b) per i Dipartimenti: il Direttore di dipartimento;
c) per il sistema Bibliotecario: il Responsabile
2. I consegnatari sono tenuti alla resa del relativo conto giudiziale da presentare alla Corte dei Conti nei modi stabiliti dall’Ateneo.
3. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna con apposito verbale ai consegnatari
4. In caso di sostituzione dei consegnatari, la consegna ha luogo tramite verbale sottoscritto digitalmente dal cessante e dal subentrante, nonché dal Direttore generale o dal funzionario da questi delegato.
5. L’elenco dei beni consegnati viene conservato nel sistema del protocollo informatico dell’Ateneo.
6. I consegnatari possono individuare e delegare, a loro volta, dei sub-consegnatari.