Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità
        TITOLO IV - ATTIVITA’ NEGOZIALE
        CAPO I – EDILIZIA UNIVERSITARIA
      
  art. 45 - Realizzazione delle opere
1. La realizzazione di opere di edilizia universitaria, comprensiva delle opere di manutenzione straordinaria, su beni propri o di terzi, è soggetta alla normativa statale e regionale vigente, nei rispettivi ambiti.
2. La realizzazione è, inoltre, subordinata:
a. all’inclusione nel Programma Triennale di attuazione;
b. alla collocazione delle opere nell’elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso dell’esercizio finanziario.