Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità
TITOLO IV - ATTIVITA’ NEGOZIALE
CAPO II –PROCEDURE NEGOZIALI DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE

art. 50- Soggetti competenti

1. Le unità organizzative competenti predispongono gli atti relativi alle materie di cui all’articolo 49, all’articolo 52, commi 3, 4, 5, 6 e all’articolo 60, e in particolare:

a. i capitolati generali e speciali e gli altri documenti tecnici necessari per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché i disciplinari per prestazioni d’opera e incarichi professionali;

b. i bandi e avvisi pubblici;

c. gli schemi tipo di contratto;

d. i contratti atipici.

2. Per i contratti pubblici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché i disciplinari per prestazioni d’opera e incarichi professionali, d’importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria  i provvedimenti dichiarativi della volontà di contrattare, comportanti l'approvazione dello schema del contratto, la determinazione della procedura di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione sono assunti dal Direttore generale, dai dirigenti e dai responsabili di unità organizzative di primo livello rispettivamente competenti, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, i medesimi provvedimenti sono assunti dal Direttore generale, dai dirigenti e dai responsabili di unità organizzative di primo livello rispettivamente competenti.

3. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui all’articolo 49, comma 1, ad eccezione delle lettere c), m) e n), sono adottati e i relativi contratti stipulati dal Direttore generale o dai dirigenti, nelle materie di rispettiva competenza.

4. Gli atti e i provvedimenti di esecuzione delle deliberazioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettere c), m), n), e di cui all’articolo 52, commi 3 e 4, sono adottati e i relativi contratti stipulati dal Rettore.

5. Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, lett. i), Statuto e articolo 4, comma 3, lett. i), del presente regolamento, il Direttore generale sottoscrive altresì le convenzioni, i contratti e gli accordi, comunque denominati, che non rientrano nella competenza del Rettore o di altri organi dell’Ateneo.