Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità
TITOLO IV - ATTIVITA’ NEGOZIALE
CAPO III - PROCEDURE NEGOZIALI DI COMPETENZA DEI DIPARTIMENTI

art. 52 – Procedure negoziali di competenza dei dipartimenti

1. Sono di competenza del dipartimento, se di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, i procedimenti relativi alla: 

a. stipula di convenzioni, contratti, accordi in materia di ricerca, compresa la sua valorizzazione, didattica e attività culturali nazionali e internazionali;

b. stipula di convenzioni, contratti, accordi per prestazioni per conto terzi;

c. stipula di contratti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e nel rispetto delle procedure previste per l’approvazione del budget e delle sue variazioni;

d. partecipazione, da parte del dipartimento, a procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi.

2. La partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali e a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca è competenza del Dipartimento fino all’importo di euro 500.000.

3. È competenza del Dipartimento l’accettazione di liberalità e lasciti aventi ad oggetto beni mobili, che rivestano carattere di modico valore, ai sensi dell’art. 783 del codice civile, o siano di importo inferiore ad euro 5.000;

4. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui al comma 1 sono adottati e i relativi contratti stipulati dal direttore di dipartimento, previa autorizzazione del consiglio di dipartimento nei casi richiesti dall’articolo 54.

5. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui al comma 1 di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono istruiti dai competenti uffici dell’amministrazione centrale e sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione; i relativi contratti sono stipulati dal Rettore. ll parere del Senato Accademico di cui all’articolo 10, comma 2, lettera r), e articolo 12, comma 2, lettere p) e q), Statuto, è richiesto, limitatamente agli aspetti relativi alla ricerca, alla didattica e ai correlati servizi, quando i procedimenti impegnano risorse finanziarie, logistiche, strumentali e professionali assegnate a più di due dipartimenti.

6.  Ai sensi dell’articolo 8, comma 4, Statuto, in caso di necessità ed urgenza il Rettore, su motivata proposta del direttore del dipartimento, previamente autorizzato dal consiglio di dipartimento, può autorizzare con proprio decreto gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui al comma 3. In tal caso, i relativi contratti sono stipulati dal Rettore medesimo. È fatta salva la necessità di sottoporre il decreto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

7. Il Consiglio di Amministrazione può modificare annualmente il limite di valore di cui al comma 2;

8. Il Consiglio di Amministrazione monitora l’andamento dei contratti stipulati dai dipartimenti per quanto concerne gli aspetti economico-finanziari e giuridico-amministrativi. A tal fine, viene istituita apposita anagrafe dei contratti.