Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità
TITOLO IV - ATTIVITA’ NEGOZIALE
CAPO III - PROCEDURE NEGOZIALI DI COMPETENZA DEI DIPARTIMENTI

art. 54 - Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento autorizza, nel rispetto dello Statuto e delle norme vigenti:

a. la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca, compresa la sua valorizzazione, didattica e attività culturali nazionali e internazionali, entro le soglie di cui all’articolo 52, comma 1;

b. la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi per prestazioni per conto terzi, entro le soglie di cui all’articolo 52, comma 1;

c. la stipulazione di contratti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e nel rispetto delle procedure previste per l’approvazione del budget e delle sue variazioni ai sensi dell’art. 52 comma 1;

d. la partecipazione, da parte del dipartimento, a procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, previa valutazione del costo del servizio, entro le soglie di cui all’articolo 52, comma 1;

e. la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali e a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca che necessitino dell’anticipazione di risorse finanziarie a carico del budget del dipartimento, entro le soglie di cui all’articolo 52, comma 2;

f. l’accettazione di liberalità e lasciti aventi ad oggetto beni mobili, che rivestano carattere di modico valore, ai sensi dell’art. 783 del codice civile, nei casi previsti dall’art. 52 comma 3.