Art. 23 - Proroga della consegna della tesi o della frequenza
1. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del Corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando e previo nulla osta dei supervisori, una proroga dei termini di consegna della tesi per un massimo di dodici mesi, che non comporta una proroga della frequenza del corso né l’estensione della borsa di dottorato o ulteriori oneri finanziari.
I casi previsti sono:
a) gravi motivi di famiglia;
b) motivi lavorativi (periodi di prova, nel limite previsto dal contratto di lavoro);
c) nel caso di dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati o nel caso di apprendistato, per esigenze motivate dell’ente stesso;
d) nei casi di cui all’art. 34 comma 7
2. Per motivate esigenze scientifiche, su indicazione dei supervisori, il Collegio dei docenti può concedere una proroga della durata del Corso e l’estensione della durata della borsa di studio per un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che la decisione sia ratificata dal Dipartimento sul cui bilancio graveranno gli oneri derivanti dall’estensione della borsa, previa verifica della sostenibilità finanziaria. La borsa può essere corrisposta, fino ad un massimo di 12 mesi in quote di mesi interi non frazionabili, al dottorando che sia in possesso dei requisiti richiesti. La proroga della borsa non comprende la quota di budget destinata alla ricerca, di cui al successivo art. 27, comma 10.
3. I periodi di proroga di cui al comma 1 e di sospensione di cui all’art. 22, comma 2 non possono complessivamente eccedere la durata di 18 mesi, fatti salvi i seguenti casi specifici, previsti dalla legge:
a) tutela della genitorialità di cui al D.M. 12 luglio 2007;
b) congedo parentale di cui al D.Lgs. 151/2001, art. 32;
c) servizio militare obbligatorio per i Paesi che lo prevedono;
d) gravi motivi di salute o per infortunio;
4. Nei periodi di proroga il dottorando risulta iscritto al Corso con tutti i connessi diritti e doveri che ne derivano.
5. Dopo la presentazione della tesi i dottorandi possono continuare a frequentare i laboratori e le altre strutture universitarie per esigenze legate alla stesura della versione definitiva della tesi, ove richiesta dai valutatori, di cui al successivo art. 25.
Per esigenze diverse di accesso alle strutture i dottorandi dovranno richiedere l’autorizzazione al Direttore del Dipartimento, sede del Dottorato.
6. Viene demandato all’apposito Avviso annuale contenente le norme per l’ammissione all’esame finale ogni altro adempimento.