Art. 6 - Codice etico
1. L’Università adotta un codice etico della comunità universitaria.
2. Il codice etico definisce i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto dei doveri individuali nei confronti dell’istituzione di appartenenza; detta le regole di condotta nell’ambito della comunità. Le norme del codice etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interessi e di proprietà intellettuale.
3. L’accertamento di violazioni del codice etico comporta l’applicazione, secondo principi di gradualità e di proporzionalità all’entità del fatto, delle sanzioni del rimprovero scritto, del rimprovero scritto con pubblicazione della deliberazione del Senato Accademico sul sito web di Ateneo e della sospensione dall’esercizio delle cariche accademiche da uno a tre anni.
4. Sulle violazioni del codice etico, ove non rientrino nella competenza del Collegio di disciplina, decide, su proposta del Rettore e nel rispetto del principio del contraddittorio, il Senato Accademico.
5. Il procedimento di accertamento delle infrazioni al codice etico è disciplinato da regolamento.