Art. 34 - Coordinatore di scuola interdipartimentale
1.	Il coordinatore è eletto dal consiglio della scuola interdipartimentale tra i professori di prima fascia afferenti a uno dei dipartimenti a essa associati ed è nominato con decreto rettorale.
2.	Il mandato di coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
3.	La carica di coordinatore è incompatibile con quella di Rettore, di coordinatore di corso di studio, di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
4.	Il coordinatore designa, tra i professori e ricercatori di ruolo dei dipartimenti associati alla scuola, un coordinatore vicario, che è nominato con decreto rettorale. Il coordinatore vicario supplisce il coordinatore in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento, di assenza o di anticipata cessazione.
5.	Il coordinatore convoca e presiede il consiglio e promuove l’esecuzione delle rispettive deliberazioni.
6.	Ove la scuola interdipartimentale abbia assunto compiti correlati all’esercizio di funzioni assistenziali, il coordinatore della scuola esercita in via esclusiva i compiti conferiti dalle disposizioni di legge in materia.