Art. 3 - Principi relativi all'amministrazione
1. L'Università adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione; a tal fine, valuta l'economicità, l'efficienza, l’efficacia e la qualità delle attività svolte e dei servizi erogati, in rapporto agli obiettivi definiti. La misurazione e la valutazione dei risultati organizzativi e individuali sono utilizzate ai fini della rendicontazione sociale e della ripartizione delle risorse, anche di natura premiale, secondo criteri di merito.
2. L'attività amministrativa dell'Università si ispira inoltre ai seguenti principi:
imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni;
semplificazione e snellimento delle procedure, in conformità alle norme in materia di procedimento amministrativo;
responsabilità individuale sugli atti adottati e sui risultati.
3. Con regolamento di Ateneo sono disciplinate le funzioni del responsabile del procedimento e l'accesso agli atti e documenti amministrativi, in conformità alle norme in materia.