Art. 37 - Costituzione degli organi statutari
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale, si procede all’avvio degli adempimenti per la costituzione dei nuovi organi statutari. Nello stesso termine, si avvia la procedura per l’elezione dei direttori di dipartimento.
2. Il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di valutazione di Ateneo, il Collegio dei revisori dei conti e gli altri organi collegiali e monocratici elettivi in carica all’entrata in vigore dello Statuto decadono al momento della costituzione dei nuovi organi statutari, ai sensi dell’art. 2, comma 9, legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche elettive, sono considerati anche i periodi già espletati nell’Ateneo alla data di entrata in vigore dello Statuto.
4. Qualora, nella fase di prima applicazione del presente Statuto, i mandati elettivi abbiano inizio ad anno accademico avviato, lo scorcio residuo di anno accademico si aggiunge alla durata ordinaria degli stessi.
5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale, per ogni corso di studio, la funzione di unità principale e associata è individuata, ai sensi dell’articolo 31, in capo ai singoli dipartimenti, sulla base del manifesto degli studi dell’Università approvato per l’anno accademico in corso al momento dell’entrata in vigore dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione procede a una ricognizione dei dipartimenti costituiti in unità principali e associate e, per i corsi di studio interdipartimentali, individua, previo parere del Senato Accademico e sentiti i dipartimenti interessati, il dipartimento di gestione.
6. Per due anni accademici successivi all’entrata in vigore del presente Statuto, i dipartimenti partecipano ai corsi di studio con le medesime quote didattiche conferite nell’anno accademico in corso al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto. Eventuali modifiche alle quote didattiche conferite sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sentiti i dipartimenti interessati.
7. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, si applicano i regolamenti vigenti, in quanto compatibili.
8. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 17, comma 3, la durata triennale del mandato del collegio dei revisori si applica ai componenti in carica.