Art. 33 - Scuole interdipartimentali
1. Due o più dipartimenti, responsabili di un’offerta formativa di particolare complessità, possono proporre l’istituzione di una scuola interdipartimentale, presentando un progetto formativo e culturale comune. La proposta di istituzione di una scuola interdipartimentale, in presenza dei medesimi presupposti, può essere formulata dal Senato Accademico, sentiti i dipartimenti interessati. La scuola interdipartimentale è istituita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. La complessità dell’offerta formativa è valutata in coerenza con le norme in materia di requisiti richiesti per l’attivazione dei corsi di studio e con il sistema di accreditamento dell’offerta medesima, definito dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo ministeriali in materia.
3. La scuola interdipartimentale esercita funzioni di monitoraggio, di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione comune dei relativi servizi. Formula ai dipartimenti associati proposte in merito alla programmazione e all’organizzazione dell’attività didattica.
4. Ove alle funzioni didattiche si affianchino funzioni assistenziali della docenza, nell’ambito delle disposizioni di legge in materia, la scuola interdipartimentale assume in via esclusiva i compiti correlati, in modo da garantire l’inscindibilità di tali funzioni da quelle di ricerca scientifica e di insegnamento.
5. Ciascun dipartimento può associarsi a una o più scuole interdipartimentali, operando in ciascuna di esse come unità principale o associata di almeno un corso di studio. Il numero complessivo delle scuole interdipartimentali non può essere superiore a sei.
6. Sono organi della scuola: il coordinatore e il consiglio.
7. La scuola si avvale di risorse strumentali e di personale messe a disposizione dell’amministrazione.
8. La soppressione della scuola è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e i dipartimenti associati, al venir meno dei requisiti per la sua istituzione.