Art. 28 - Consiglio di dipartimento
1. Il consiglio è l’organo deliberante sulle attività del dipartimento.
2. Il consiglio è composto da: i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al dipartimento; le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli studenti, degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca che operano nel dipartimento, nonché, nel caso di dipartimento responsabile di scuole di specializzazione dell’area sanitaria, una rappresentanza dei medici in formazione specialistica.
3. Le rappresentanze degli studenti sono elette tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio, ai corsi e alle scuole di dottorato, nonché alle scuole di specializzazione del dipartimento, nella misura del quindici per cento dei componenti del consiglio. Il regolamento di dipartimento può prevedere l’elezione di rappresentanti degli iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione cui il dipartimento è consorziato o associato; tali rappresentanti non concorrono alla composizione del Consiglio degli Studenti. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.
4. Le componenti rappresentative concorrono al numero legale se presenti.
5. Nelle materie relative all’attività didattica di competenza, i titolari di insegnamenti ufficiali non afferenti al dipartimento, nei corsi ove non siano costituiti i consigli di corso di studio, possono assistere alle adunanze del consiglio di dipartimento e si esprimono con voto consultivo.
6. Le modalità di funzionamento del consiglio e di elezione delle rappresentanze, nonché la loro consistenza numerica, ove non stabilita dal presente Statuto, sono stabilite dal regolamento di dipartimento, in conformità ai principi definiti dagli organi di governo dell’Ateneo.
7. Il consiglio esercita le seguenti funzioni:
a) adotta il regolamento di dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti;
b) determina i criteri per l’organizzazione e la gestione delle risorse finanziarie, logistiche, strumentali e professionali assegnate ai fini della ricerca e della didattica;
c) approva la relazione annuale del direttore sulle attività di ricerca e didattiche del dipartimento;
d) approva la programmazione scientifica dei professori di ruolo e dei ricercatori all'inizio di ogni anno accademico, in coerenza con il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell’attività di ricerca di Ateneo;
e) approva all'inizio dell'anno accademico il programma di conferenze, convegni, seminari e altre iniziative collegate alla ricerca organizzati dal dipartimento;
f) autorizza, nei casi previsti da regolamento di Ateneo, la stipulazione di convezioni, contratti e accordi in materia di ricerca, didattica e attività culturali, nonché la partecipazione a progetti nazionali e internazionali e a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca;
g) formula la proposta di attivazione, modifica e soppressione dei corsi di studio;
h) delibera in merito a eventuali ipotesi di limitazione del numero massimo di iscrizioni ai corsi di studio, ove per legge previsto;
i) delibera l’attivazione degli insegnamenti dei corsi di studio;
j) assegna ai docenti i compiti didattici e approva la programmazione dei loro impegni didattici e organizzativi;
k) delibera su affidamenti, supplenze e conferimenti di incarichi di insegnamento;
l) approva il calendario della didattica;
m) organizza e coordina i piani di studio e le attività didattiche dei corsi di studio;
n) delibera in materia di riconoscimento dei curriculum didattici sostenuti dagli studenti presso altre università italiane e presso università straniere, nell’ambito di programmi di mobilità studentesca, nonché di riconoscimento dei titoli conseguiti presso le medesime università;
o) delibera l’istituzione e la soppressione dei consigli di corso di studio; designa un coordinatore del corso di studio, quando i consigli non siano istituiti;
p) esercita le competenze del consiglio di corso di studio, quando nel dipartimento sia attivato un solo corso di studio;
q) valuta le attività formative del dipartimento e i connessi servizi in raccordo con la commissione paritetica per la didattica, in coerenza con il monitoraggio e la valutazione della qualità della didattica di Ateneo;
r) propone l’attivazione e la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca, l’istituzione e la partecipazione a scuole di dottorato e a scuole di specializzazione, anche in concorso con altri dipartimenti dell’Università o di altri atenei, promuovendo e organizzando le relative attività;
s) formula la proposta di istituzione di scuole interdipartimentali e delibera la partecipazione alle medesime;
t) organizza i servizi e le attività di orientamento e tutorato, in collaborazione con i competenti servizi centrali di Ateneo;
u) sostiene le attività autogestite dagli studenti;
v) formula proposte in materia di programmazione triennale e fabbisogno della dotazione organica di professori e ricercatori, anche con riferimento alla ricognizione effettuata ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b);
w) formula, in coerenza con la programmazione di Ateneo, motivate richieste di copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la copertura di posti di professore di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la copertura di posti di professore di seconda fascia; formula, altresì, motivate richieste di copertura di posti di ricercatore, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia;
x) formula la proposta di chiamata di professore di ruolo, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professore di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata di professore di seconda fascia; formula, altresì, la proposta di chiamata di ricercatore, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia;
y) delibera sulla mobilità di professori e ricercatori, secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 3;
z) autorizza trasferimenti, congedi e aspettative;
aa) formula proposte relative al fabbisogno di personale tecnico-amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione, che le valuta tenendo conto dell’attività di ricerca e didattica programmata e svolta, dei connessi servizi di supporto, in coerenza con la programmazione triennale di Ateneo;
bb) promuove i rapporti con altri enti e istituzioni, a livello nazionale e internazionale, per lo sviluppo delle attività di ricerca e didattica.
8. Il consiglio di dipartimento esercita ogni altra funzione conferita dalle leggi concernenti l’ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
9. Ove alle funzioni di ricerca e didattica si affianchino funzioni assistenziali, nell’ambito delle disposizioni di legge in materia, il consiglio assume i compiti correlati, in modo da garantire l’inscindibilità delle funzioni assistenziali della docenza da quelle di ricerca scientifica e insegnamento.