Statuto dell'Università degli Studi di Trieste
Titolo 4 - STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE
Art. 29 - Giunta di dipartimento
1. Presso ogni dipartimento è istituita una giunta.
2. La giunta coadiuva il direttore nell’esercizio delle sue funzioni.
3. La giunta è elettiva. La giunta dura in carica tre anni; il mandato di componente della giunta è rinnovabile.
4. La composizione e il funzionamento della giunta sono disciplinati dal regolamento di dipartimento, in conformità alle leggi concernenti l’ordinamento universitario e ai principi definiti dagli organi di governo dell’Ateneo.