Statuto dell'Università degli Studi di Trieste
Titolo 4 - STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE

Art. 27 - Elezione del direttore di dipartimento

1. Il direttore del dipartimento è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori e i ricercatori di ruolo e nominato con decreto rettorale.

2. Le candidature sono rese note, a pena d’inammissibilità, entro il termine antecedente alla data delle votazioni previsto da regolamento.
3. Il direttore è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, nella prima votazione; nel caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio, è eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a pari anzianità di servizio, il candidato con minore anzianità anagrafica.

4. Il mandato di direttore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.